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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36315
Stato 25 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita

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il predetto limite nell'arco di dodici mesi.

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2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella

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sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi

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4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o

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6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se

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1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e

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inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione

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medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

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da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

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dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei

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6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli

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d'Italia. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore a un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

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superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

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, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento

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Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La

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1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a

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non superiore a sei mesi.

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procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura

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dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la

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articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da

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punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni; le stesse pene si applicano per le comunicazioni eseguite

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dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi

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consegnati contestualmente in copia al consumatore; c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale

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